Credito d’imposta formazione 4.0 2021/2022

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Il Credito d’imposta formazione 4.0 è una misura erogata per favorire le spese di formazione sostenute dalle imprese, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in ambito tecnologico, previste dal Piano nazionale transizione 4.0.

Beneficiari e regole di fruizione del Credito d’imposta formazione 4.0

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese senza distinzione di forma giuridica e settore economico, compresa la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ad esclusione delle imprese in difficoltà.

Per poter accedere Bonus formazione 4.0, devono essere predisposti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, e il legale rappresentante dell’azienda deve rilasciare a ciascun dipendente un’attestazione (sotto forma di dichiarazione) dell’effettiva partecipazione alle attività formative.

Cosa prevede il Credito d’imposta formazione 4.0?

Sono ammesse attività di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese, in ottica 4.0.

Nello specifico le attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • interfaccia uomo-macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Se le attività di formazione sono commissionate ad un soggetto terzo esterno sono ammessi:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata, le università e i soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37 (formazione/istruzione);
  • Istituti tecnici superiori vengono escluse la formazione ordinaria o periodica obbligatoria (es. salute e sicurezza).

I destinatari sono il personale dipendente, anche a tempo determinato, e il personale con contratto di apprendistato.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili in attività di formazione devono essere relative ai costi di:

  • personale dipendente per il tempo occupato nella formazione;
  • personale dipendente che svolga attività di docenza, fino ad un massimo del 30% della retribuzione complessiva annua;
  • indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte presso la sede di un’altra azienda dello stesso gruppo, o per imprese che hanno più sedi operative;
  • i formatori impegnati nell’attività formativa;
  • spese di esercizio: come viaggio, alloggio, materiali e forniture, costo di ammortamento di strumenti e attrezzature relative al progetto di formazione;
  • servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000.

Agevolazione e scadenza

L’utilizzo del credito è ammesso solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

L’agevolazione comprende un credito d’imposta pari al:

  • 50% per le piccole imprese (fino ad un massimo di € 300.000)
  • 40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
  • 30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000)

Il credito sale al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Decreto del 17 ottobre 2017).

La scadenza è prevista per il 31/12/2022.

Maggiorazione del Credito d’imposta formazione 4.0

Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese è stata introdotta con l’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, una maggiorazione della misura “Credito d’imposta formazione 4.0”.

L’aliquota passerà dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese e sarà applicabile secondo le seguenti condizioni e modalità:

  • le attività formative devono essere erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa, si considerano tali i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e gli European Digital Innovation Hubs;
  • deve essere preventivamente accertato il livello di competenza sia di base e sia specifica dei destinatari delle attività formative;
  • il soggetto formatore deve stabilire il contenuto e la durata delle attività formative, di durata complessiva non inferiore a 24 ore;
  • l’applicazione della maggiorazione è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso.
  • i corsi potranno essere svolti anche in modalità e-learning.

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